Si è costituita a Treviso l'"Associazione per lo sviluppo della cultura informatica Amici di Linux" con lo scopo di introdurre la filosofia del software open source e di Linux in particolare nelle scuole e nella società. Di seguito è riportato lo statuto dell'Associazione. Invitiamo tutti coloro che simpatizzano con la filosofia dell'open source ad organizzarsi, nelle varie realtà locali, in associazioni analoghe, tali da creare un movimento reale e non solo virtuale in Italia.

Statuto della

"Associazione per lo sviluppo della cultura informatica Amici di Linux"

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Denominazione - sede - scopo - durata

Art. 1

È costituita una associazione denominata "Associazione per lo sviluppo della cultura informatica Amici di Linux".

Art. 2

L'associazione ha sede in Treviso, viale De Gasperi n. 34 e potrà istituire sedi secondarie.

Oltre ai mezzi tradizionali per le comunicazioni tra i soci si potrà fare uso di mezzi elettronici, posta elettronica e pagine World Wide Web e potranno essere istituite sedi "virtuali" all'interno di Internet.

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro.

Lo scopo dell'"Associazione per lo sviluppo della cultura informatica Amici di Linux" è l'uso e la diffusione della filosofia del software open source e del sistema operativo Linux in particolare nella società e nella scuola così come viene espressa nel "Manifesto GNU" allegato al presente Statuto.

Per raggiungere lo scopo l'Associazione promuove corsi, dimostrazioni e manifestazioni sull'open source oltre a produrre, tradurre e diffondere documentazione su Linux e sull'open source.

Particolare attenzione verrà data alle Istituzioni scolastiche e alla didattica dell'informatica.

Art. 4

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

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Patrimonio - esercizio sociale - soci

Art. 5

Il patrimonio è costituito da:

- quote d'iscrizione annuali;

- contributi volontari, donazioni, acquisti a titolo oneroso.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro sessanta giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 7

Si possono associare tutte le persone interessate all'attività dell'associazione e che condividano la filosofia dell'open source e del sistema operativo Linux.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione enti morali, enti pubblici e altre associazioni purché non di tipo commerciale.

Art. 8

Si possono associare le persone che avendo compiuto la maggiore età, vengono ammesse dietro loro richiesta e dietro presentazione di almeno un socio, con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 9

I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dello scopo sociale.

Art. 10

La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo a carico di quei soci che hanno contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi gravi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti o nell'associazione.

Art. 11

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato dall'Assemblea dei soci.

La quota iniziale è di L. 100.000.=

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Amministrazione - assemblee - scioglimento

Art. 12 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre soci ad un massimo di sette soci i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 13

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Associazione, questi è sostituito, anche nella rappresentanza legale, dal Vice Presidente.

Il Presidente cura la supervisione nonché la gestione su tutte le attività dell'associazione; riunisce tutti i soci e convoca assemblee straordinarie in caso di necessità; in caso di votazioni il voto del Presidente vale doppio.

Il Segretario ha i poteri di:

- dirigere ed organizzare l'attività dell'associazione con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;

- controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può stabilire un compenso annuale e il rimborso delle spese per l'ufficio di Segretario e può demandare alcune attività amministrative (contabilità, invio di lettere, ecc.) a persone esterne all'associazione.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o da due dei suoi membri che lo richiedano o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente.

In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.

Durante le riunioni il Presidente è incaricato di far rispettare l'ordine del giorno e di dare un tempo limite agli interventi dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa e provvede a convocare l'Assemblea dei soci dell'Associazione.

Art. 16

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i gli associati. Essa è convocata dal Consiglio direttivo ogni anno per deliberare sul rendiconto generale, sullo stato patrimoniale, sugli argomenti di carattere generale previsti nell'ordine del giorno che sarà comunicato mediante lettera recante la data, l'ora, il luogo, e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della riunione.

L'assemblea dei soci è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano necessario.

Hanno diritto di intervento tutti gli associati in regola con il pagamento della quota dell'associazione. Un socio può farsi rappresentare da un altro socio ma un socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 17

Spetta all'Assemblea dei soci:

a) fissare le direttive generali per l'attività dell'associazione;

b) nominare i membri del Consiglio direttivo;

c) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea dei soci delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;

- sull'ammontare della quota di iscrizione;

- su quanto altro a lei demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in mancanza dal Vice Presidente e nomina un Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.

Treviso lì 29 ottobre 1998

I soci

Antonio Bernardi, Daniele Giacomini